Etichetta olio extravergine: come leggerla, dall'origine all'annata
Etichetta olio extravergine: è la prima fonte di informazioni su ciò che contiene la bottiglia, e le sue regole sono fissate a livello europeo. Il riferimento principale è il regolamento delegato (UE) 2022/2104, che disciplina le norme di commercializzazione dell'olio di oliva, insieme al regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari. In questa guida vediamo quali indicazioni sono obbligatorie, come si legge l'origine, cosa significano annata e termine minimo di conservazione e quali diciture facoltative sono consentite.
Le indicazioni obbligatorie
Il regolamento 2022/2104 prevede che la denominazione legale dell'olio e, per extra vergine e vergine, il luogo di origine siano raggruppati nel campo visivo principale, per intero e in un corpo di testo omogeneo. Per l'extra vergine la denominazione è “olio extra vergine di oliva”, accompagnata da una marcatura chiara e ben leggibile: “olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”. Per rientrare in questa categoria l'olio deve rispettare parametri precisi, tra cui un'acidità non superiore a 0,80% e una mediana dei difetti pari a zero.
Al consumatore finale l'olio è presentato in imballaggi preconfezionati fino a cinque litri, con una chiusura che perde l'integrità dopo la prima utilizzazione. Sul recipiente o sull'etichetta devono figurare le informazioni sulle condizioni di conservazione, al riparo da luce e calore. Il regolamento richiede inoltre il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.
Le categorie di olio e cosa dicono in etichetta
Non tutti gli oli venduti come olio di oliva sono extra vergini. Il regolamento distingue le categorie in base a parametri chimici e organolettici: l'olio di oliva vergine ha acidità fino al 2,0% e una mediana dei difetti fino a 3,5, mentre l'extra vergine ha limiti più stretti, tra cui un indice di perossidi non superiore a 20 mEq O2/kg. Se anche una sola caratteristica non rispetta i valori previsti, l'olio cambia categoria.
L'olio composto da oli raffinati e oli vergini riporta la dicitura “olio contenente esclusivamente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive”. Per questa categoria e per l'olio di sansa di oliva il regolamento prevede che nessun luogo di origine figuri in etichetta.
Come leggere l'origine
Per l'extra vergine e per l'olio vergine il luogo di origine è obbligatorio. Può essere espresso solo in tre modi: con un riferimento a uno Stato membro, all'Unione europea o a un paese terzo; con una delle diciture previste per le miscele, cioè “miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea”, “miscela di oli di oliva non originari dell'Unione europea” oppure “miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea e non originari dell'Unione”; oppure con una DOP o IGP.
Quando l'origine indica uno Stato membro o l'Unione, corrisponde alla zona in cui le olive sono state raccolte e in cui si trova il frantoio che ha estratto l'olio. Se raccolta e frangitura avvengono in paesi diversi, l'etichetta riporta la dicitura “olio di oliva (extra) vergine ottenuto in [...] da olive raccolte [...]”, con l'indicazione dei luoghi interessati. Il regolamento precisa, inoltre, che un nome di marchio o d'impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1998, o entro il 31 maggio 2002 per il marchio comunitario, non è considerato un luogo di origine ai fini delle sue disposizioni.
Annata e termine minimo di conservazione
L'indicazione della campagna di raccolta è facoltativa e riservata a extra vergine e vergine. Può comparire solo quando il 100% dell'olio contenuto nel recipiente proviene da quella raccolta, ed è espressa come campagna di commercializzazione oppure come mese e anno di raccolta, in quest'ordine. Il mese è quello in cui l'olio è stato estratto dalle olive.
Il termine minimo di conservazione, obbligatorio secondo il regolamento 1169/2011, è la data fino alla quale l'alimento conserva le sue proprietà specifiche se conservato in modo adeguato. Annata e termine minimo sono quindi due informazioni distinte, previste da norme diverse.
Diciture facoltative: cosa è ammesso
Alcune diciture sono riservate a condizioni precise. “Prima spremitura a freddo” è ammessa per extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta di olive, mediante un sistema tradizionale con presse idrauliche. “Estratto a freddo” indica oli ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta di olive.
Le caratteristiche organolettiche, come fruttato, amaro e piccante, possono comparire solo per vergini ed extra vergini e solo se basate su una valutazione eseguita con il metodo ufficiale. Le intensità hanno soglie definite: leggero per una mediana fino a 3,0, medio tra 3,0 e 6,0, intenso oltre 6,0. Un olio può definirsi “dolce” quando amaro e piccante hanno mediana pari o inferiore a 2,0, ed “equilibrato” quando amaro e piccante non superano di più di 2,0 punti la mediana del fruttato. L'acidità massima può essere indicata solo se accompagnata, con caratteri della stessa dimensione e nello stesso campo visivo, dai valori massimi di indice di perossidi, cere e assorbimento nell'ultravioletto.
Miscele con altri oli e richiami all'olio di oliva
Possono far parte di miscele con altri oli vegetali, o essere incorporati in altri alimenti, solo gli oli di oliva previsti dal regolamento: extra vergine, vergine, composto da raffinati e vergini e olio di sansa. Se la presenza dell'olio di oliva in una miscela è richiamata fuori dalla lista degli ingredienti, con termini, immagini o simboli, la miscela deve riportare la descrizione commerciale “miscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio di oliva”, seguita dalla percentuale. Immagini o simboli grafici sono ammessi solo se l'olio di oliva supera il 50%.
DOP e IGP in etichetta
La DOP o IGP è uno dei modi ammessi per indicare l'origine e comporta il rispetto anche del disciplinare di produzione. Nel nostro approfondimento sulle denominazioni pugliesi abbiamo visto, ad esempio, le regole di etichettatura di Terra d'Otranto, con il simbolo comunitario e l'annata di produzione delle olive.
Leggere con attenzione l'etichetta olio extravergine permette di distinguere ciò che è obbligatorio da ciò che è facoltativo e di verificare categoria, origine, annata e termine minimo prima dell'acquisto. Il testo completo delle norme è consultabile su EUR-Lex, mentre per le denominazioni di origine il riferimento è il disciplinare pubblicato dal MASAF.

